Effettuato il primo passaggio legislativo al Senato del disegno di legge n. 1786, che nella giornata odierna oltreché l'approvazione al Senato ha anche visto la modifica del titolo come segue "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19".
Tra le varie disposizioni in materia di intercettazioni e sistema penitenziario, si evidenzia l'inserimento del comma 1-quater contenuto nell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 6 -bis è aggiunto il seguente: “6 -ter:, che nello specifico prevede: "Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato, ai sensi del comma 6-bis , il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 - bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda."
Nello specifico si conferisce al giudice la possibilità di inviare le parti in mediazione, "può essere valutato", a seguito di attenta valutazione dello stesso, naturalmente tenendo in considerazione circostanze specifiche della controversia instaurata, ma non si inserisce nelle materie elencate nel comma 1- bis dell'articolo 5 del D.Legislativo 28/2010, cioè le materie in cui il procedimento di mediazione è obbligatorio, inserimento caldeggiato dagli operatori del settore e auspicato dalle imprese.
Le obbligazioni contrattuali sono ora materia di mediazione volontaria, quindi non ricadono nelle materie prevista dal Decreto Legislativo 28/2010 e per le quali l'espletamento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità.
Nel provvedimento sopra citato però si prevede solo ed esclusivamente l'obbligatorietà della procedura di mediazione nel caso il giudice, dopo attenta valutazione, demandi le parti in mediazione.
Probabilmente l'inserimento nelle materie obbligatorie elencate dal Decreto Legislativo 28/2010 porterebbe alla risoluzioni di molte controversie che non arriverebbero ad intasare le aule giudiziarie, soprattutto in un periodo in cui la funzionalità dei tribunali è impedita dai provvedimenti adottati per limitare la diffusine del COVID-19.
Inoltre non risulta chiaro, se tale disposto, sia limitato al periodo emergenziale o sia esteso anche al periodo successivo, nel caso fosse un provvedimento esteso al post-covid - 19, tale inserimento potrebbe comportare una grossa novità in materia di mediazione obbligatoria e soprattutto potrebbe sgravare di innumerevoli controversi i tribunali.
Naturalmente il provvedimento manca ancora del passaggio alla Camera dei Deputati previsto per il 29 giugno 2020.
Staff Business Advice