Come funziona la mediazione a seguito della riforma.

 

LA MEDIAZIONE PUO' ESSERE: 

 

 


 

QUANTO DURA?

 

 

 

- OBBLIGATORIA

- DELEGATA DAL GIUDICE

- CLAUSOLA CONTRATTUALE


 

NON PIU' DI TRE MESI DALLA DATA DEL DEPOSITO PROROGABILE DI ULTERIORI 3 MESI CON ACCORDO SCRITTO DELLE PARTI



Ai sensi dell’art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda presentata dal 15 Novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

 

I COSTI DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA NELLE MATERIE OBBLIGATORIE

 

Il primo incontro è un incontro effettivo NON più informativo.

 

COSTI MATERIE OBBLIGATORIE - La parte istante al deposito e la parte convenuta al momento dell'adesione devono pagare:

 

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L’adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell’indennità dovuta. 


Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive. L’incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro. Nel corso del primo incontro, si illustreranno le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal DM 150/23 e le modalità di pagamento. 

 

 

MEDIAZIONE PER CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA', MATERIE OBBLIGATORIE E DELEGATE DAL GIUDICE
 
VALORE LITE SPESE DI AVVIO

SPESE DI MEDIAZIONE

(primo incontro)

TOTALE

(iva inclusa)

valore fino a  € 1.000 € 32,00 + IVA € 48 +IVA  € 97,60
valore tra  €1.001 e €50.000   € 60,00  + IVA € 96,00 + IVA € 190,32
 valore superiore a € 50.000  € 88 + IVA € 136,00 + IVA € 273,28
valore indeterminabile basso (fino a  € 1.000) € 88 + IVA € 48 +IVA € 165,92
valore indeterminabile medio (da  €1.001 a €50.000) € 88 + IVA € 96,00 + IVA € 224,48
valore indeterminabile alto  (superiore a € 50.000) € 88 + IVA € 136,00 + IVA € 273,28
       
SPESE DI NOTIFICA
                               raccomandata 1 con prova di consegna = € 20,00 C.IVA 
  pec = € 0 
SPESE ATTIVAZIONE MEDIAZIONE TELEMATICA per parte
                               accesso piattaforma per tutta la durata della procedura = € 40,00 + IVA
  conservazione verbali a norma del Dleg. 42/2005 = € 40,00 + IVA

TABELLA A DEL DM 150/23 al netto delle spese di mediazione già corrisposte per il primo incontro.

Tutte gli importi minimi indicati nelle tabelle seguenti per gli scaglioni di riferimento sono inderogabili ai sensi del comma 4 dell’art. 31 del DM 150/23.

 


SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI E ACCORDO AL PRIMO INCONTRO

 

In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione e quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella che segue (art. 30 del DM 150/23) corrispondenti agli importi minimi inderogabili dei relativi scaglioni di valore della Tabella A del DM 150/23.

TABELLA PER MATERIA OBBLIGATORIA OLTRE AL PRIMO INCONTRO per parte al netto delle spese di mediazione già sostenute per il primo incontro
VALORE DELLA LITE 

SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO E PER GLI INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

materie obbligatorie, delegate dal giudice e per clausola contrattuale

IMPORTI

CON IVA

VALORE CONTROVERSIA INDENNITA' DI MEDIAZIONE NDENNITA' DI MEDIAZIONE
 da 0 fino a 1000  € 16,00 +IVA   € 19,52 C.IVA
1.001- 5.000  € 32,00 +IVA   € 39,04 C.IVA
5.001 - 10.000  € 136,00 +IVA   € 165,92 C.IVA
10.001 - 25.000  € 256,00 +IVA   € 312,32 C.IVA
25.001 - 50.000  € 480,00 +IVA   € 585,60 C.IVA
50.001 - 150.000 - indeterminabile  € 824,00 +IVA   € 1.005,28 C.IVA
150.001 - 250.000  € 1.064,00 +IVA   € 1.298,08 C.IVA
250.001 - 500.000  € 1.864,00 +IVA   € 2.274,08 C.IVA
500.001 - 1.500.000  € 2.984,00 +IVA   € 3.640,48 C.IVA
1.500.001 - 2.500.000  € 3.544,00 +IVA   € 4.323,68 C.IVA
2.500.001 - 5.000.000  € 5.064,00 +IVA   € 6.178,08 C.IVA
oltre 5.000.000  + 0,16% + IVA + 0,16% + IVA

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle spese avviene mediante bonifico intestato a:

Business Advice SRL 
Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Dolo (VE)  
IBAN: IT72F0100536080000000001756

 

Indicando nella causale  - il NOME della parte per cui si effettua il bonifico per facilitare l'associazione dello stesso.

FATTURAZIONE

La fattura per le spese di mediazione sarà intestata alle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (come previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n.331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Non è possibile intestare la fattura allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.

ATTENZIONE IMPORTANTE

 

Come si calcola il valore della procedura di mediazione?

 

Ai sensi dell’art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile.

 

Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore.

 

Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.

 

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

 

Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.