Autodichiarazione in vigore dal 5.11.2020,  per gli spostamenti.

 

Il Veneto - zona gialla


SARS-COVID-19

LEGGE 25 giugno 2020, n. 70 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (20G00088) (GU Serie Generale n.162 del 29-06-2020) note: 
Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2020
 
"6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda"». 

Prorogata la sospensione dei termini  fino al 11 maggio 2020 come previsto dall'art. 36 comma 1 DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 n.23

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Provvedimento in vigore dal 9 aprile 2020 – stabilisce all’art. 36 (rubricato “termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”) che:

1. Il termine del 15 aprile previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54 c. 3 dello stesso codice.
4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell’art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020."

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Prorogato fino al 13.4.2020 dal DPCM del 1 aprile 2020  in vigore dal 4 aprile 2020

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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

"Articolo 83 - comma 20 “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti." 

Il disposto riguarda i procedimenti avviati entro il 9 di marzo 2020, inoltre riguarda i procedimenti riguardanti le procedure obbligatorie come previsto dal D.Lgs. 28/2010.

 

In data 22.03.2020 è stato emanato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull‘intero territorio nazionale sono adottate misure di limitazione ulteriori allo spostamento ed alcune limitazioni attinenti allo svolgimento di alcune attività lavorativa. A seguito del disposto, gli uffici dell'organismo di mediazione rimarranno chiusi al pubblico e le procedure di mediazione potranno essere trasmesse solo attraverso deposito online o attraverso invio all'indirizzo PEC businessadvice@legalmail.it.

 

Non è permesso fino al 3 di aprile 2020, recarsi presso la segreteria per il deposito delle istanze.

 

Gli incontri di mediazioni previsti nel periodo  di sospensione previsto dal Decreto,  8 marzo 2020 - 3 aprile 2020, saranno rinviati dalla nostra segreteria. Le disposizioni sono state prorogato al 13.4.2020.

 

Grazie per la collaborazione e disponibilità!


DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 n. 23

 

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DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18

 

 

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Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
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