La Negoziazione Assistita

D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014

D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014, artt. 2-11

La negoziazione assistita è un procedimento  fondato su una convenzione che l'art. 2 definisce  come "un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo".

  

Tipologia di diritti interessati:

Diritti disponibili.

 


le parti

L'accordo ha lo stesso regime giuridico che le parti potrebbero stipulare da sole.

 


materie escluse

Non applicabile all'art. 2113 c.c.

 

 


durata

La durata della procedura, non meno di 30 giorni non più di 90 giorni.

 

scopo dell'istituto

Facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti.

 


forma

La forma prevista a pena di nullità per l'accordo di negoziazione è la forma scritta

 


IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE

Il giudice può valutare negativamente la mancata adesione alla procedura o la risposta negativa all'invito.

 

elementi essenziali

Determinazione dell'oggetto della controversia, che deve riguardare solo ed esclusivamente diritti disponibili


gli avvocati

Le parti devono essere assistite almeno da un avvocato e devono certificare l'autografia della sottoscrizione.


gli effetti dell'accordo

Le