La negoziazione assistita è un procedimento fondato su una convenzione che l'art. 2 definisce come "un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo".
Tipologia di diritti interessati:
Diritti disponibili.
L'accordo ha lo stesso regime giuridico che le parti potrebbero stipulare da sole.
Non applicabile all'art. 2113 c.c.
La durata della procedura, non meno di 30 giorni non più di 90 giorni.
Facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti.
La forma prevista a pena di nullità per l'accordo di negoziazione è la forma scritta
Il giudice può valutare negativamente la mancata adesione alla procedura o la risposta negativa all'invito.
Determinazione dell'oggetto della controversia, che deve riguardare solo ed esclusivamente diritti disponibili
Le parti devono essere assistite almeno da un avvocato e devono certificare l'autografia della sottoscrizione.
Le
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