ATTENZIONE

 

Il presente Regolamento si applicherà, per quanto compatibile, alle procedure di mediazione depositate fino al 14/11/2023.

 

Alle procedure di mediazione depositate dal 15/11/2023 si applica il D. Lgs. 28/2010 come modificato (riforma Cartabia) e il DM 150/2023.

 

Regolamento ed allegati

REGOLAMENTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE

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Regolamento BUSINESS ADVICE S.R.L.
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TABELLE INDENNITA' E MODALITA' DI CALCOLO

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Indennità di mediazione e rispettivi costi.
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CODICE ETICO MEDIATORE BUSINESS ADVICE

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Codice Etico Mediatore
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Regolamento di Mediazione ai sensi del

D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche.

Approvato dal Ministero della Giustizia Febbraio 2018

Indice

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

ART. 4 NOMINA DEL MEDIATORE

ART. 5 PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA

ART. 6 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

ART. 7 INCONTRI DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

ART. 8 PROPOSTA DEL MEDIATORE

ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

ART. 10 RISERVATEZZA

ART. 11 INDENNITÀ

ART. 12 RESPONSABILITÁ DELLE PARTI

ART. 13 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

ART. 14 MODALITÀ TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE

ART. 15 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

ART. 16 LEGGE APPLICABILE

______________________________________________________________________________________

 

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1). Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite dalla Business Advice S.R.L., ovvero indicato di seguito come “l’Organismo” che le parti intendono risolvere bonariamente.

2). Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrate dall'Organismo in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche. Le controversie nazionali e internazionali possono essere soggette ad altro regolamento di mediazione, di intesa tra l’Organismo e le Parti.
3). In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

 

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE.

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale dell'Organismo o attraverso il sito internet deposito on-line l’istanza di avvio della procedura di mediazione, secondo il modello predisposto o in forma libera che deve contenere:

a) l’indicazione della sede Business Advice S.R.L. e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;

b) il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti e/o legali assistenti in mediazione presso cui effettuare le comunicazioni;

c) l’oggetto della lite;

d) le ragioni della pretesa;

e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

2. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi (90 giorni) dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza.

3. L'Organismo comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze delle parti. L’Organismo, effettua le comunicazioni alla controparte, con RACCOMANDATA o con PEC.

4. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente a seguito della ricezione dell’invito con le modalità previste dall’organismo, adesione on-line o pec a businessadvice@legalmail.it L’adesione e l’eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio, anche se le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso.

 

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE.

1. La Mediazione si svolge nelle sedi accreditate di Business Advice S.R.L. . In alternativa, con il consenso di tutte le parti, del Responsabile dell'Organismo e del mediatore, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente o idoneo alle necessità della mediazione.

 

ART. 4 NOMINA DEL MEDIATORE.

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

-La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.business-advice.it;

I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art.18 del DI 180/2010 modificato con DI 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.

 

ART. 5 PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA.

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante apposita delega scritta con i necessari poteri per definire la controversia oggetto di mediazione.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante, fornito dei necessari poteri per definire la controversia mediante apposita delega scritta.

3 . PRESENZA DELL’AVVOCATO a) nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura;

b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.”

 

ART. 6 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE.

1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. In casi eccezionali o di necessità, Business Advice S.R.L. può sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco.

3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, Business Advice S.R.L. provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.

4. Qualora la Mediazione sia svolta dal responsabile dell’Organismo, sulla sostituzione decide altro soggetto a ciò delegato.

 

ART. 7 INCONTRI DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE.

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati, sia per sua necessità ed al fine della ricerca di una risoluzione positiva della mediazione, sia su esigenza delle parti di conferire direttamente con lui.

2. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell’istanza, salvo eventuali esigenze delle parti, ed ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l’incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di iniziare la procedura o di non iniziarla senza entrare nel merito della questione.

3. Se le parti e gli avvocati ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, le parti sottoscrivono un apposito verbale accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.

4. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

5. Nelle mediazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella, il CTM o consulente tecnico in mediazione è imparziale e sottoscrive una dichiarazione in fase di accettazione dell'incarico dalle parti.

6. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011, dando la precedenza ai mediatori iscritti presso lo stesso Organismo. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura. A discrezione dell’Organismo, possono essere ammessi ad assistere all’incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura, non più di un tirocinante per incontro al fine di non creare disagio alle parti.

7. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune o condivisi durate la procedura di mediazione. Le parti devono dichiarare nel caso lo siano i documenti ad uso esclusivo del mediatore. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati e quali possono essere condivisi. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.

 

ART. 8 PROPOSTA DEL MEDIATORE.

Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;

- nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;

- in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

In caso di mancata partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore su richiesta della parte presente e solo a seguito di consultazione del materiale depositato potrà formulare la proposta così denominata “in contumacia”, che verrà trasmessa alle parti dalla segreteria ed accettata o rifiutata entro 7 giorni dalla trasmissione, con comunicazione scritta della segreteria.

 

ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE.

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

a.le parti hanno conciliato la controversia; b. le parti, o una di esse, manifestano l’impossibilità di conciliare la lite; c. sono decorsi tre mesi dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l’Organismo.

2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l’autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.

3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore dell'Organismo diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell’Organismo stesso.

4. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute.

5. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o al responsabile della sede che poi trasmetterà tale scheda.

 

ART. 10 RISERVATEZZA.

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Parimenti, il mediatore, le parti, i mediatori presenti all’incontro per lo svolgimento del tirocinio assistito e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all’incontro di mediazione, ivi inclusi mediatori in tirocinio assistito, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

 

ART. 11 INDENNITÀ.

1. Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere all'Organismo, inclusive del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura allegate al presente Regolamento, inoltre le stesse sono pari al valore dichiarato in sede di deposito dell’istanza di mediazione e per lo scaglione di riferimento.

2. Le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte pari all’importo indicato nella tabella delle indennità e che l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare

 

ART. 12 RESPONSABILITÁ DELLE PARTI.

È di competenza esclusiva delle parti verificare:

1. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo; 2. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;

3. le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di Mediazione;

4. l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;

5. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

6. la determinazione del valore della controversia;

7. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;

8. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

9. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;

10. ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.

2. L'Organismo non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell’Organismo stesso, conseguenti a:

2.1. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;

2.2. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione

 

ART. 13 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI.

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

 

ART. 14 MODALITÀ TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE.

1. Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni.

2. L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.

3. Con riferimento alle singole fasi, l’utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche via fax, posta, email.).

4. L’utilizzo del servizio telematico è accessibile previa richiesta e compilazione del modulo e accertamento da parte dell'Organismo dei requisiti necessari per effettuare la procedura in modalità telematica.

5. l'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

6. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati, accedendo all’apposita area virtuale riservata a seguito di invito e secondo le istruzioni indicate nell’invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione.

7. Il verbale e l’accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l’invio potrà avvenire a mezzo pec.

 

ART. 15 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da l'Organismo.

 

ART. 16 LEGGE APPLICABILE.

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

 

 

ALLEGATO A: Costi ed indennità

 

ALLEGATO B: Codice Etico Mediatori

ALLEGATO C: Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche ALLEGATO D: Scheda per la valutazione del Servizio di mediazione.