Il D.Lgs 4 marzo 2010, n 28 ha inserito le controversia in materia di affitto di azienda  tra le materie in cui è necessario esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione come previsto da decreto sopra citato. Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

 

L’affitto di azienda è il contratto con il quale una parte (locatore o affittante) concede in godimento all’altra (affittuario) un’azienda, per una durata determinata e verso il pagamento di un corrispettivo periodico (canone o fitto), il quale, peraltro, può essere in denaro o in natura, in misura fissa oppure proporzionale alla produttività del bene o agli utili di gestione.