Il D.Lgs 4 marzo 2010, n 28 ha inserito le azioni giudiziali relative alla controversia in materia di diritti reali  tra le materie in cui è necessario esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione come previsto da decreto sopra citato. Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

 

I diritti reali hanno per oggetto immediato una cosa, valgono erga omnes e impongono a chiunque l'obbligo, sempre negativo di rispettarne l'esercizio. E' una categoria costituita a numero chiuso.

 

I diritti reali limitati si suddividono nella classificazione classica :

- diritti di godimento, cioè quando la limitazione del diritto del proprietario corrisponde a un diritto di godimento attribuito ad altri: enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù;

- diritti di garazia: pegno ed ipoteca.

 


DIRITTI REALI DI GODIMENTO

CASI IN CUI SI DEVE ESPERIRE IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIO PRIMA DI AGIRE IN GIUDIZIO


Diritto di Proprietà



Diritto di Usufrutto



Diritto di Abitazione



Diritto d'Uso



Diritto di Superficie



Diritto di Enfiteusi



Diritto di Servitù



TABELLA RIASSUNTIVA TIPOLOGIA DI AZIONE LEGATA ALL'OBBLIGO DI ESPERIRE TENTATIVO PRELIMINARE DI MEDIAZIONE