Il D.Lgs 4 marzo 2010, n 28 ha inserito le azioni giudiziali relative alla controversia in materia di diritti reali tra le materie in cui è necessario esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione come previsto da decreto sopra citato. Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
I diritti reali hanno per oggetto immediato una cosa, valgono erga omnes e impongono a chiunque l'obbligo, sempre negativo di rispettarne l'esercizio. E' una categoria costituita a numero chiuso.
I diritti reali limitati si suddividono nella classificazione classica :
- diritti di godimento, cioè quando la limitazione del diritto del proprietario corrisponde a un diritto di godimento attribuito ad altri: enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù;
- diritti di garazia: pegno ed ipoteca.
L'
Proprietà
L'
Usufrutto
L'
Abitazione
L'
Uso
L'
Superficie
L'
Enfiteusi
TIPOLOGIA DI AZIONE | NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
OBBLIGO PRELIMINARE DI MEDIAZIONE |
NOTAZIONI PARTICOLARI |
Impugnazione delle delibere assembleare |
Art. 1137 c.c. Art. 5, c. 6 D. Lgs 28/2010 |
Sì |
L'azione deve essere proposta entro 30 giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti(art. 1137, c 2, c.c.). Ai sensi dell'art.5 , c 6, D. LGS. 28/2010, la domanda di mediazione interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni per una sola volta, ma se il tentativo di mediazione fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decandenza, decorrente dal deposito del verbale di mancato accordo presso la segreteria dell'organismo di mediazione.
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