Il D.Lgs 4 marzo 2010, n 28 ha inserito le azioni giudiziali relative alla controversia in materia di contratto di comodato  tra le materie in cui è necessario esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione come previsto da decreto sopra citato. Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

 

 


DIRITTI REALI DI GODIMENTO

CASI IN CUI SI DEVE ESPERIRE IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIO PRIMA DI AGIRE IN GIUDIZIO


L'

Proprietà



L'

Usufrutto






TABELLA RIASSUNTIVA TIPOLOGIA DI AZIONE LEGATA ALL'OBBLIGO DI ESPERIRE TENTATIVO PRELIMINARE DI MEDIAZIONE


TIPOLOGIA DI AZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO           

OBBLIGO PRELIMINARE

DI MEDIAZIONE

NOTAZIONI PARTICOLARI                           

 Impugnazione delle

delibere assembleare

Art. 1137 c.c.

Art. 5, c. 6

D. Lgs 28/2010

L'azione deve essere  proposta entro 30 giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti(art. 1137, c 2, c.c.).

Ai sensi dell'art.5 , c 6, D. LGS. 28/2010, la domanda di mediazione interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni per una sola volta, ma se il tentativo di mediazione fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decandenza, decorrente dal deposito del verbale di mancato accordo presso la segreteria dell'organismo di mediazione.

 

Azione per la modifica

delle tabelle millesimali

Art. 69 disp. att. c.c.

La materia rientra nel c. 1 dell'art. 71- quater disp. att. c.c.

Ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero delle spese condominiali

Art. 1129, c.8 c.c.

Art. 63 disp. att. , c.c.

Art. 5, c. 5, lett. a)

D. Lgs 28/2010
NO

L'obbligo di mediazione scatta nella fase, eventuale,di opposizioneal decreto ingiuntivo, al momentodella prima udienza in cui il giudice decide per la concessione o per la sospesione della provvisoria esecuzione.

Nomina giudiziale dell'amministratore di

condominio

Art. 1129, c.1, c.c.

Art. 1139, c.1, c.c.

Art. 1105 c.c.

Art. 5, c. 4, lett. e)

D. Lgs 28/2010
NO

Trattandosi di procedimento in camera di consiglio, l'art. 5 c. 4, lett. e) del D. LGS 28/2010 espressamente esclude l'obbligo di mediazione.

Revoca giudiziale dell'amministratore

Art. 1129, c.1, c.c.

Art. 1130 c.c.

Art. 1131 c.c.

Art. 64 disp. att. c.c.

D. Lgs 28/2010
NO

Trattandosi di procedimento in camera di consiglio, l'art. 5 c. 4, lett. e) del D. LGS 28/2010 espressamente esclude l'obbligo di mediazione.